PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e composizione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli abusi e della corruzione nell'espletamento dei concorsi e degli esami pubblici, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
      3. La Commissione elegge al suo interno l'Ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La Commissione ha il compito di accertare e valutare la correttezza formale e sostanziale dell'operato dei poteri pubblici, nonché l'eventuale esistenza di favoritismi, abusi e corruzione, nell'espletamento delle procedure di reclutamento dei pubblici impiegati e degli esami abilitanti a carriere, ordini o professioni.
      2. In particolare, la Commissione ha il compito di accertare:

          a) la congruità dei criteri adottati nella definizione dei requisiti di ammissione e di preferenza in pubblici concorsi ed esami, nell'adozione dei programmi e nella scelta dei quesiti, delle tracce e di ogni altro elemento concernente il contenuto delle prove d'esame, la regolarità della composizione, della costituzione e delle eventuali variazioni delle commissioni

 

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giudicatrici, la previa adozione da parte delle commissioni giudicatrici di idonei criteri di correzione e valutazione delle prove e l'uniformità nella loro applicazione e la regolarità degli esiti delle prove d'esame, della valutazione dei titoli dei provvedimenti di nomina;

          b) la congruità della normativa vigente in materia di reclutamento dei pubblici impiegati, prospettando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più efficace e trasparente l'azione dei pubblici poteri al riguardo.

      3. La Commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Art. 3.
(Poteri).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.
      3. La Commissione può chiedere, per l'espletamento dei propri lavori, la collaborazione della polizia giudiziaria.
      4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da autorità giudiziarie o amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di procedimenti in corso di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non potere derogare al segreto, emette decreto motivato di rigetto. Quando le predette ragioni vengono meno, l'attività giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

 

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      5. Gli atti dei procedimenti amministrativi per le abilitazioni professionali e per il reclutamento dei pubblici impiegati, ivi compresi gli atti dei candidati, devono essere conservati a cura della pubblica amministrazione per venti anni dalla fine del relativo procedimento, e comunque fino alla conclusione di ogni procedimento davanti all'autorità giudiziaria o di inchieste parlamentari.

Art. 4.
(Segreto).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente, con deliberazione motivata.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 2.
      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

 

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      2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Non possono far parte del personale addetto alla Commissione o che collabora con la Commissione stessa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta coloro che abbiano partecipato a commissioni giudicatrici di pubblici concorsi.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.